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Messaggio Da anna & beby Gio Giu 24, 2010 7:16 pm

Anagrafe canina
Microchip di riconoscimento Modalità di richiesta
In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I proprietari di cani, gli allevatori e di detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza. L'iscrizione del cane va fatta entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso, compilando apposito modulo da ritirare presso l'ufficio competente, nel quale devono essere specificate le caratteristiche del cane (nome, razza, taglia, pelo, colore del mantello, macchie del mantello, muso, orecchie, coda, data di nascita, sesso) Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario.
Modalità di erogazione
I Comuni all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, consegnano al proprietario un microchip di riconoscimento identificato da un numero di codice che contraddistingue l'animale e rilasciano la documentazione ufficiale (in 3 copie) comprovante l'avvenuta iscrizione. Una copia dovrà venire consegnata al veterinario, una copia rimarrà al proprietario e la terza copia dovrà venire restituita al Comune non appena il microchip sarà stato applicato all'animale. L'inserimento sottocutaneo del microchip dovrà essere eseguito dal servizio veterinario dell'azienda USL competente o dal proprio veterinario di fiducia in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora si possieda un cane che risulti essere stato in passato tatuato ma il cui tatuaggio risulti illeggibile, il proprietario sarebbe tenuto a fare sostituire il codice con l'inserimento del microchip. Sono esentati dall'identificazione mediante microchip i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione a libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta di incompatibilità all'applicazione del microchip per cause fisiche. I proprietari di cani sono altresì tenuti a segnalare, compilando apposito modulo da ritirarsi presso l'ufficio competente, entro 15 giorni ai comuni interessati, la cessione o la morte di un animale nonchè eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è stato identificato. La mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina come la mancata applicazione del microchip di identificazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.
normativa e date a maggio 2004


  • Attualmente il microchip come sistema identificativo dei cani è obbligatorio solo in alcune Regioni.
  • La Regione che lo prevede da più tempo è il Friuli Venezia Giulia, dal 1993.
  • Il microchip dovrebbe diventare obbligatorio in tutta Italia dal 1° gennaio 2005 in base all'Accordo Stato-Regioni del febbraio scorso.
  • Nell'Unione Europea, invece, sarà obbligatorio dal 2008.
  • Dal 3 luglio 2004, in base ad un Regolamento europeo, per far uscire cani, gatti e furetti, dall'Italia sarà obbligatorio il microchip.
Intendimento Se l'animale identificato con microchip viene smarrito o rubato, può essere rintracciato facilmente grazie alle banche dati nelle quali lo stesso animale è registrato. Il sistema di identificazione elettronica è un deterrente per chi intende liberarsi del proprio animale.
Identificazione del cane
La vecchia metodologia d'identificazione del cane si avvaleva del "tatuaggio" che comportava molti disagi:

a) necessità di una sedazione od anestesia;
b) difficoltà di lettura dei dati tatuati;
c) scolorimento dell'Inchiostro;
d) enorme diversificazione di sigle tatuate;

Per ovviare alle suddette problematiche, gli enti competenti hanno trovato risposte positive dell'utilizzo del trasponder (microchip)
Il codice del microchip Le prime tre cifre del codice identificano la ditta produttrice, le altre il paese di fabbricazione ed il numero del microchip.
Sede del microchip In Europa il microchip viene impiantato nel sottocute della porzione media sinistra del collo. In Italia convenzionalmente si inserisce sottopelle, dietro l'orecchio sinistrodell'animale, con una piccola anestesia locale.
Il microchip Il microchip ISO, detto anche trasponder, è costituito da una capsula iniettabile di vetro biocompatibile. Essa contiene un chip su cui è impresso un codice a 15 cifre. Il microchip non attivato è completamente inerte e non emette alcun tipo di onda. La superficie esterna della capsula è trattata con microsolchi per facilitare l'ancoraggio nei tessuti sottocutanei ed impedirne la migrazione. Il microchip ha una dimensione esterna di circa mm 11 di lunghezza e di mm 2 di diametro, ed è contenuto in un ago monouso, che può essere applicato su una particolare siringa o un iniettore a pistola. Il microchip impiantato accompagnerà il cane per tutta la vita.
L'ago contenente il microchip L'ago è incapsulato in un involucro sterile da aprire immediatamente prima dell'uso . La confezione riporta una data di scadenza che si riferisce alla sterilità dell'involucro. Il microchip impiantato accompagnerà il cane per tutta la vita. Per accertarne il funzionamento è consigliabile un periodico controllo tramite un lettore




Riportiamo qui il testo completo della legge regionale n. 20 del 13 aprile 1993, della Regione Piemonte.

Dal Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 22 aprile 1992.




Legge regionale 13 aprile 1992. n. 20
Istituzione dell'anagrafe canina


Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

  1. Le Unità Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni e le Comunità Montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani.
  2. La presente legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine di promuovere la protezione degli animali di affezione, favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce l'anagrafe canina.


Articolo 2

  1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'Assessorato regionale alla Sanità.
  2. Tutte le operazioni relative all'anagrafe canina regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla prestazione dei veterinari liberi esercenti.


Articolo 3

  1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di età o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione.


  2. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità. che dovrà riportare i seguenti dati:

    • caratteristiche dell'animale;
    • generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o ditta interessati;
    • codice assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L.. sigla della Provincia e numero progressivo.

  • La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o detentore e sarà inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della U.S.S.L. per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
  • I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonchè eventuali cambiamenti di residenza.


  • Articolo 4

    1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.


    2. Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati e devono essere eseguite

      • con metodi che non arrechino alcun danno all'animale;
      • in modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara e leggibile per tutta la vita dell'animale sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro.



    Articolo 5

    1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane.


    Articolo 6


    1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio anzichè alle UU.SS.SS.LL.
    2. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
    3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere alla individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
    4. I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.
    5. Le spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono, in ogni caso, a carico del proprietario.


    Articolo 7

    1. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultino censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe canina regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo caso a carico dei proprietario.


    Articolo 8

    1. L'inosservanza agli obblighi fissati agli articoli 3 comma 1. e 4 comma 1. è punita con le sanzioni stabilite dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991. n. 281.
    2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui alla presente, legge, omette di segnalare la cessione definitiva da morte dell'animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati all'articolo 3 comma 4. della legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
    3. Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro il termine fissato dall'articolo 6 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.


    La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.


    Data a Torino, addi` 13 aprile 1992 Gian Paolo Brizio


    http://www.dallapartedelcane.it/legge.htm
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